“Saldo e stralcio” degli omessi versamenti – Legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 prevede una definizione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. “saldo e stralcio”):

  • la definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscos­sione dal 2000 al 2017;
  • il debito deve essere iscritto a ruolo a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione;
  • deve trattarsi di debiti di persone fisiche:
  • che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro;
  • oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della
    27.1.2012 n. 3;
  • il termine di presentazione della domanda scade il 30.4.2019.

Gli effetti della definizione sono:

lo stralcio delle sanzioni amministrative

lo stralcio degli interessi di mora

il parziale stralcio delle somme a titolo di capitale (tributario o contributivo), la cui entità dipende dagli indici ISEE.

 

Occorre pagare:

  • il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
  • il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
  • il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.

C’è da pagare anche l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corri­spondere al netto dello stralcio.

Poiché entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, l’INPS calcola e rende disponibile l’ISEE al dichiarante e la scadenza per la domanda di definizione degli omessi versamenti è il 30.4.2019, è bene che il debitore si attivi presentando la DSU a inizio aprile 2019.

Il diritto al definitivo stralcio della quota di capitale (tributo/contributo più interessi), di sanzioni e interessi di mora, si ha non con il versamento della prima rata unito alla tempestiva presentazione della domanda, ma con il puntuale e completo pagamento di tutte le somme, ferma restando la tolleranza di 5 giorni per i tardivi versamenti.

Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile:

  • il versamento presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione, con i bollettini precompilati ricevuti o, comunque, il versamento diretto;
  • la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi.

È esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Il numero di rate, su scelta del debitore, può anche essere compreso tra due, tre o quattro.

Se l’opzione non viene esercitata, si intende che il debitore abbia scelto di dilazionare il debito nel numero più ampio possibile (quindi cinque rate); di contro, se viene indicato un numero di rate maggiore di quello previsto, la rateazione avviene in base a quest’ultimo.

 

 

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