Certificazione Unica 2019 – Invio all’Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente
1 Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2019 n. 10664, ha approvato i modelli di “Certificazione Unica 2019” (CU 2019), relativi all’anno 2018, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d’imposta deve:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2019, utilizzando il modello “ordinario”, al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2019);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro l’1.4.2019 (in quanto il 31.3.2019 cade di domenica), utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
2 Termine di trasmissione
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2019 deve avvenire entro il 7.3.2019.
Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata
Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stata data “veste normativa” alla possibilità di differire l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:
- non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 15 aprile;
- trasmesse entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770;
- a regime.
Tale possibilità, infatti, era già stata prevista dall’Agenzia delle Entrate, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ma solo nell’ambito di proprie circolari.
Potranno quindi essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine per la presentazione del modello 770/2019, come differito a regime dalla stessa L. 205/2017) le Certificazioni Uniche 2019 riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Devono invece essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, entro l’ordinaria scadenza del 7.3.2019, le Certificazioni Uniche 2019 riguardanti, ad esempio:
- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore e d’inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- le “locazioni brevi”.
3 Regime sanzionatorio
L’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
3.1 Ambito applicativo
Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).
3.2 Correzione entro 5 giorni
Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l’annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
3.3 Ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile.
La posizione dell’Agenzia delle Entrare appare tuttavia discutibile, in quanto l’esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.
4 consegna della “certificazione unica 2019” al contribuente-sostituito
Il sostituto d’imposta deve:
- compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2019, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla in duplice copia al contribuente-sostituito, unitamente alle relative informazioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2019, da rilasciare al contribuente-sostituito, è costituito:
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra:
- dati fiscali;
- dati previdenziali e assistenziali;
- dati assicurativi INAIL;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
- dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:
- dell’8 per mille dell’IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- del 5 per mille dell’IRPEF per il sostegno del settore no profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
- del 2 per mille dell’IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell’apposito Registro nazionale.
Nel caso in cui la Certificazione Unica 2019 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
I sostituti d’imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2019 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:
- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
4.2 Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2018
Qualora il sostituto d’imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2018, prima dell’approvazione della Certificazione Unica 2019, ad esempio la Certificazione Unica 2018 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:
- la nuova Certificazione Unica 2019, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine dell’1.4.2019.
4.3 Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della certificazione
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).
Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile.