NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA

COMMERCIANTI AL DETTAGLIO:

Obbligo di fatturazione elettronica – Fattura con scontrino (risposta interpello Agenzia delle Entrate 16.1.2019 n. 7)

 

La fattura richiesta dal cliente, nel commercio al dettaglio, deve necessariamente essere emessa in formato elettronico, dallo scorso 1.1.2019.

I soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate non sono tenuti all’emissione della fattura, a meno che questa non sia “richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.

Il rilascio della ricevuta o dello scontrino consente, infatti, di adempiere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

 

Il commerciante al minuto può scegliere se:

 

– emettere fattura immediata contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, in questo caso la fattura ha natura “sostitutiva” dello scontrino o della ricevuta fiscale e quest’ultimi quindi non devono essere emessi;

– emettere fattura differita, in tal caso verrà emesso scontrino o ricevuta contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ne deriva che la fattura elettronica sarà preceduta da scontrino o ricevuta e quindi all’interno del file andrà compilato il blocco informativo “Altri Dati Gestionali” con le necessarie informazioni relative al documento precedentemente emesso.

 

 

FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI UN PRIVATO

 

SULLA COPIA CARTACEA O IN PDF DELLA FATTURA ELETTRONICA CONSEGNATA A MANO O INVIATA VIA MAIL A UN PRIVATO E’ CONSIGLIABILE RIPORTARE UNA DICITURA DEL TIPO:

“COPIA ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA INVIATA ALLO SDI”

 

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