La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, L. 145/2018) stabilisce che “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria … non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Ovvero la Legge di Bilancio 2019 ha tramutato l’esonero dall’emissione delle fatture elettroniche in divieto.
Le operazioni interessate dal divieto sono quelle effettuate nei confronti di persone fisiche private. Pertanto, vanno fatturate elettronicamente le operazioni rese a soggetti diversi dalle persone fisiche poiché i relativi dati non “sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Si ricorda che l’invio delle informazioni al STS deve essere effettuato, oltre che dalle farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN, da:
medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN);
strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);
esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
dagli iscritti agli albi professionali degli:
o psicologi;
o infermieri;
o ostetriche ed ostetrici;
o medici veterinari;
o tecnici sanitari di radiologia