Con la risposta a interpello 31.10.2018 n. 56, l’Agenzia delle Entrate – in relazione alla cessione della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 14 del DL 63/2013 – ha detto:
– per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2017, è possibile cedere la detrazione in argomento se riguardava gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.
– per le spese sostenute dall’1.1.2018, invece, ai sensi dei riformulati co. 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL 63/2013 ad opera della legge di bilancio per l’anno 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
SOGGETTI PRIVATI A CUI PUÒ ESSERE CEDUTA LA DETRAZIONE
Riprendendo i chiarimenti forniti nelle circ. 18.5.2018 n. 11 e 23.7.2018 n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli “altri soggetti privati” cui viene ceduta la detrazione devono avere un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all’agevolazione.
Tale collegamento non può ravvisarsi:
• nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario (neppure se la detrazione viene ceduta ad un parente in linea retta);
• in caso di donazione dal padre al figlio della nuda proprietà dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di riqualificazione (in questo caso, tuttavia, si rendono applicabili le regole riguardanti il trasferimento della detrazione nel caso di cessione tra vivi dell’immobile, di cui all’art. 9-bis co. 2 del DM 19.2.2007).