Per l’esonero da split payment rileva la data della fattura
Il decreto dignità (D.L. 87/2018) ha esonerato dall’applicazione dello split payment, i professionisti.
La situazione dei professionisti
I professionisti subivano una doppia penalizzazione a livello finanziario, una prima legata alla ritenuta d’acconto sui compensi, una seconda per il fatto che la fattura veniva pagata senza l’Iva addebitata in rivalsa.
Da notare come l’intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda i soli professionisti (ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall’articolo 25 D.P.R. 600/1973).
Al contrario, i compensi spettanti a soggetti diversi dai lavoratori autonomi, continuano a subire gli effetti dello split payment: si pensi in particolar modo agli agenti di commercio che lavorano per società quotate, che dallo scorso anno hanno iniziato a vedersi decurtati gli accrediti dell’Iva addebitata in fattura e che oggi non possono beneficiare dell’esonero che viene riconosciuto, come detto, a favore dei soli lavoratori autonomi.